La Legge Annuale Concorrenza richiede alle imprese di assicurazione di applicare uno sconto sul premio qualora, su proposta dell’impresa: (i) il contraente si renda disponibile a farsi ispezionare il veicolo prima dell’inizio del periodo di polizza; (ii) il contraente accetti l’installazione della scatola nera(i cui costi di installazione, disinstallazoine, funzionamento, sostituzione e portabilità sono a carico della compagnia).1 In ragione del nuovo disposto di cui all’art. 145 bis, le risultanze della scatola nera costituiranno piena prova nei procedimenti civili dei fatti cui si riferiscono (salvo prova del malfunzionamento o manomissione, nel qual caso l’assicurato perderà anche il beneficio dello sconto per il periodo residuo), così risolvendo una questione che aveva dato adito ad un ampio dibattito; (iii) il contraente acconsenta all’inserimento di dispositivi che impediscono l’accensione dell’automobile in caso di tasso alcolemico superiore a quello previsto per legge.
Le ipotesi sub (ii) e (iii) si applicheranno anche nel caso in cui i dispositivi non siano proposti dalla compagnia, ma siano già presenti e siano “portabili” (presumibilmente, anche in questo caso, laddove la compagnia proponga di utilizzare tali dispositivi); le stesse trovano inoltre applicazione anche nei confronti di un assicurato che subisca un sinistro ed a seguito dello stesso decida (senza necessità di attendere la proposta della compagnia?) di installare i medesimi dispositivi (così di fatto attenuando l’incremento di premio altrimenti derivante dal peggioramento di classe).
- Ulteriori sconti sono previsti nei confronti di:
- coloro che, residenti nelle province a maggiore sinistrosità e con i premi medi più elevati, non abbiano causato sinistri (con responsabilità anche solo paritaria) negli ultimi 4 anni e che installino la scatola nera. Tale sconto si somma a quelli sopra indicati;
- soggetti che stipulano più polizze assicurative con la medesima compagnia, ciascuna con una clausola di guida esclusiva.
I criteri e le modalità per la concessione degli sconti nell’ambito della costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio saranno determinati tramite provvedimento dell’IVASS, mentre relativamente al quantum la disposizione si limita a precisare che lo sconto (determinato dalla compagnia) dovrà essere “significativo” e distinto per ciascuna delle condizioni che ne determinano l’applicazione. La misura dello sconto dovrà in ogni caso essere indicata sia nel preventivo che nel contratto, nonché pubblicizzata sul sito; la stessa sarà inoltre verificata periodicamente dall’IVASS alla luce dei dati comunicati dalle compagnie alle banche dati.
Per lo sconto relativo alle province con maggiore sinistrosità e premio medio più elevato (individuate da IVASS con cadenza biennale), nell’indicare parametri e criteri, IVASS dovrà tener conto del premio medio applicato a classi corrispondenti di assicurati, nelle province a minor sinistrosità (premi i quali costituiranno dunque, di fatto, il benchmark di riferimento verso cui i premi delle province a maggior sinistrosità dovranno tendere, come espressamente affermato dalla disposizione).
In mancanza, per ora, di interpretazioni ufficiali sul punto, riteniamo che:
- le compagnie non saranno obbligate ad offrire l’ispezione del veicolo, l’uso della scatola nera o del dispositivo che rileva il tasso alcolemico e dunque potranno evitare di offrire gli sconti obbligatori indicati;
- tuttavia se le imprese di assicurazione (volontariamente, anche in assenza di obbligo) offriranno l’ispezione del veicolo, l’uso della scatola nera o del dispositivo che rileva il tasso alcolemico, riteniamo che gli sconti obbligatori (incluso lo sconto per le provincie a maggiore sinistrosità con installazione della scatola nera) debbano viceversa trovare applicazione.2
- è invece in ogni caso obbligatorio lo sconto relativo alle plurime polizze stipulate con la medesima compagnia nella forma guida esclusiva.